La Procedura SA 8000

Rimedio per il lavoro infantile e dei giovani lavoratori

1. SCOPO

Definire responsabilità e le modalità operative per assicurare che nelle attività lavorative siano impiegati bambini e che i giovani lavoratori eventualmente presenti siano impiegati nel rispetto delle leggi applicabili e secondo i requisiti della SA 8000.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a Euro Stampaggi S.p.a., fornitori e subfornitori di Euro Stampaggi.

3. DEFINIZIONI

  • Bambino: Qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali sull’età minima stabiliscano un’età maggiore per la prestazione di lavoro o per la frequentazione della scuola dell’obbligo, nel qual caso l’età di riferimento è quella applicata nella località.
  • Giovane Lavoratore: Qualsiasi lavoratore che superi l’età di bambino come sopra definito e inferiore ai 18 anni.
  • Lavoro Infantile: Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino con un’età inferiore all’età specificata nella definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

4.1 Età minima

L’art. 37 della Costituzione prevede che sia la legge a stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato e tale limite è stato disciplinato dall’art. 3 della L. n. 977/1967, modificato dall’art. 5 del D.Lgs n. 345/1999: “l’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore ai 15 anni compiuti”. Vige quindi il principio in virtù del quale l’età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in cui cessa l’obbligo scolastico. E’ proprio questo il principio che è stato espresso dalla Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006), in particolare ove si afferma che l’innalzamento dell’obbligo di istruzione ad almeno 10 anni determina quale “conseguenza” l’aumento da 15 a 16 anni dell’età per l’accesso al lavoro per i minori.

4.2 Lavoro infantile e giovani lavoratori (Euro Stampaggi)

Al momento dell’assunzione Ufficio Personale ha la responsabilità di verificare l’età del candidato in modo da accertarsi che abbia compiuto i 18 anni richiedendo COPIA dei documenti di identità. Nel contempo, verifica anche l’assolvimento dell’obbligo scolastico richiedendo le opportune evidenze documentali rilasciate dalle segreterie scolastiche ovvero, predisponendo e facendo firmare l’auto certificazione. Questa procedura assicura che non siano presenti bambini, giovani lavoratori che non hanno assolto all’obbligo scolastico vigente al momento dell’assunzione, o comunque giovani lavoratori.
Per maggiori dettagli si rimanda alle procedure di Selezione ed assunzione del personale (PRO-11 e PRO-12).

4.3 Lavoro Infantile presso fornitori e sub-fornitori

Qualora Euro Stampaggi, a seguito di verifiche ispettive (audit) presso i fornitori, o tramite qualunque altra fonte di informazione, venga a conoscenza di impiego di lavoro infantile (minori di 16 anni); RSGA apre una non conformità (secondo quanto indicato nella relativa procedura) e procede a darne immediata comunicazione alla Direzione, Ufficio Acquisti ed Ufficio Logistica.
Le azioni di rimedio previste nel caso in cui venga impiegato lavoro infantile (oltre a far cessare immediatamente l’impiego del bambino), sono le seguenti:

  • Far assumere, presso il fornitore o sub-fornitore un familiare del bambino.
  • Provvedere (anche in collaborazione con fornitore o sub-fornitore) ad un sussidio al bambino, anche di tipo economico, al fine di poter frequentare almeno la scuola dell’obbligo (10 anni) ed almeno fino al raggiungimento dei 16 anni. Monitorare la frequenza agli studi con il coinvolgimento, oltre che dei genitori (se presenti), anche gli eventuali assistenti sociali.
  • Assicurare che il bambino continui a frequentare regolarmente la scuola, impegnandosi o richiedendo al fornitore/sub-fornitore l’impegno finanziario al sostenimento di tutte le spese necessarie (es. tasse, acquisto dei libri e spese di altro tipo) per la frequenza a scuola.
  • Coinvolgere assistenti sociali, associazioni di volontariato ecc, che possano coadiuvare nel monitoraggio della situazione del bambino e del suo contesto familiare.
  • Sospensione immediata dei rapporti con il fornitore/sub-fornitore con ritiro del materiale eventualmente in lavorazione e sospensione dei pagamenti, sino all’attuazione/conclusione dell’azione di rimedio;
  • Denuncia alle autorità competenti.

L’azione di rimedio da porre in essere, fra quelle elencate o tutte quelle elencate, è decisa in base alla situazione specifica.
Al verificarsi di questa situazione, il RSGA riunisce il SPT per individuare le possibili risoluzioni; nella stessa sede il SPT individuerà un suo incaricato per informare l’Alta Direzione delle possibili risoluzioni. Al termine, l’incaricato ed il RSGA decideranno con l’Alta Direzione la soluzione da proporre.
L’Alta Direzione, RSGA, l’incaricato dal SPT, il fornitore/sub-fornitore, i genitori del bambino e se coinvolti, ed eventualmente i rappresentanti delle amministrazioni locali, enti o istituzioni concorderanno le azioni di rimedio più idonee al caso.
L’azione di rimedio concordata con il fornitore/sub-fornitore costituisce azione correttiva della non conformità rilevata.
RSGA ha il compito di monitorare l’attuazione e la conclusione dell’azione di rimedio decisa.

4.4 Giovani Lavoratori presso fornitori e sub-fornitori

4.4.1 Giovani Lavoratori che non hanno assolto all’obbligo scolastico
Qualora Euro Stampaggi, a seguito di verifiche ispettive (audit) presso i fornitori, o tramite qualunque altra fonte di informazione, venga a conoscenza di impiego di giovani lavoratori (lavoratori minorenni con almeno 16 anni compiuti) che non hanno assolto all’obbligo scolastico; RSGA apre una non conformità (secondo quanto indicato nella relativa procedura) e procede a darne immediata comunicazione alla Direzione, Ufficio Acquisti ed Ufficio Logistica.
Le azioni di rimedio previste nel caso in cui venga impiegato un giovane lavoratore che non ha assolto all’obbligo scolastico (oltre a far cessare nel più breve tempo possibile l’impiego del giovane lavoratore), sono le seguenti:

  • Far assumere, presso il fornitore o sub-fornitore un familiare del minore.
  • Provvedere (anche in collaborazione con fornitore o sub-fornitore) ad un sussidio al minore, anche di tipo economico, al fine di poter frequentare almeno la scuola dell’obbligo (10 anni). Monitorare la frequenza agli studi con il coinvolgimento, oltre che dei genitori (se presenti), anche gli eventuali assistenti sociali.
  • Assicurare che il minore continui a frequentare regolarmente la scuola, impegnandosi o richiedendo al fornitore/sub-fornitore l’impegno finanziario al sostenimento di tutte le spese necessarie (es. tasse, acquisto dei libri e spese di altro tipo) per la frequenza a scuola.
  • Coinvolgere assistenti sociali, associazioni di volontariato ecc, che possano coadiuvare nel monitoraggio della situazione del minore e del suo contesto familiare.
  • Sospensione immediata dei rapporti con il fornitore/sub-fornitore con ritiro del materiale eventualmente in lavorazione e sospensione dei pagamenti, sino all’attuazione/conclusione dell’azione di rimedio.

Al verificarsi di questa situazione, il RSGA riunisce il SPT per individuare le possibili risoluzioni; nella stessa sede il SPT individuerà un suo incaricato per informare l’Alta Direzione delle possibili risoluzioni. Al termine, l’incaricato ed il RSGA decideranno con l’Alta Direzione la soluzione da proporre.
L’Alta Direzione, RSGA, l’incaricato dal SPT, il fornitore/sub-fornitore, i genitori del bambino e se coinvolti, ed eventualmente i rappresentanti delle amministrazioni locali, enti o istituzioni concorderanno le azioni di rimedio più idonee al caso.
L’azione di rimedio concordata con il fornitore/sub-fornitore costituisce azione correttiva della non conformità rilevata.
RSGA ha il compito di monitorare l’attuazione e la conclusione dell’azione di rimedio decisa.

4.4.2 Giovani Lavoratori che hanno assolto all’obbligo scolastico
Qualora Euro Stampaggi, a seguito di verifiche ispettive (audit) presso i fornitori, o tramite qualunque altra fonte di informazione, venga a conoscenza di impiego di giovani lavoratori (lavoratori minorenni con almeno 16 anni compiuti) che hanno assolto all’obbligo scolastico; RSGA deve accertarsi che il minore:

  • Sia assunto con regolare contratto di apprendistato;
  • Non svolga lavori pesanti;
  • Lavori in condizioni di sicurezza e non sia esposto a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute fisica e mentale e per il suo sviluppo;
  • Non venga a contatto con apparecchiature pericolose;
  • Non lavorino per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere;
  • Non lavorino durante i turni notturni;
  • Sia stato valutato nel DVR il rischio per il minore;
  • Siano applicate tutte le prescrizioni previste nel DVR;

Tale accertamento deve essere eseguito mediante audit straordinario presso il fornitore/sub-fornitore secondo quanto definito nella relativa procedura (PRO-05). Nel caso in cui dall’accertamento eseguito presso il fornitore/sub-fornitore emerga il non rispetto anche di una sola voce (vedi elenco sopra), RSGA deve aprire una non conformità (secondo quanto indicato nella relativa procedura PRO-06) e procede a darne immediata comunicazione alla Direzione, ad Ufficio Acquisti, ad Ufficio Logistica ed al SPT.
Le azioni di rimedio previste in questo caso, sono le seguenti:

  • Far regolarizzare il rapporto di lavoro secondo le vigenti normative (apprendistato);
  • Far rispettare le normative vigenti in materia di lavoro minorile (orari, sicurezza, tipologia di lavori consentiti ecc.);
  • Sospensione immediata dei rapporti con il fornitore/sub-fornitore con ritiro del materiale eventualmente in lavorazione e sospensione dei pagamenti, sino all’attuazione/conclusione dell’azione di rimedio.

L’azione di rimedio da porre in essere, fra quelle elencate o tutte quelle elencate, è decisa in base alla situazione specifica.
Al verificarsi di questa situazione, il RSGA riunisce il SPT per individuare le possibili risoluzioni; nella stessa sede il SPT individuerà un suo incaricato per informare l’Alta Direzione delle possibili risoluzioni. Al termine, l’incaricato ed il RSGA decideranno con l’Alta Direzione la soluzione da proporre.
L’Alta Direzione, RSGA, l’incaricato dal SPT, il fornitore/sub-fornitore, i genitori del bambino e se coinvolti, ed eventualmente i rappresentanti delle amministrazioni locali, enti o istituzioni concorderanno le azioni di rimedio più idonee al caso.
L’azione di rimedio concordata con il fornitore/sub-fornitore costituisce azione correttiva della non conformità rilevata.
RSGA ha il compito di monitorare l’attuazione e la conclusione dell’azione di rimedio decisa.

5. ARCHIVIAZIONE

Tutte le registrazioni emesse ed i documenti acquisti, devono essere archiviate come prescritto dalle PRO-01 e PRO-02.

6. MODULI

M-P06.01                  Rapporto di Non Conformità, Azione Correttiva e Preventiva

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